Per reato impossibile (o quasi reato) si intende la fattispecie criminosa che non è giuridicamente possibile compiere. La definizione di reato impossibile è fortemente correlata con quella di Delitto tentato.
Il tentativo di reato presuppone requisiti di idoneità e non equivocità degli atti, oltre al non compimento del fatto o al non verificarsi dell'azione, per poter essere penalmente perseguibile.
L'art. 49 comma 2 del c.p. prende però in considerazione anche l'ipotesi del "tentativo assolutamente inidoneo" mediante la figura del cosiddetto reato impossibile, escludendo la punibilità per gli atti posti in essere secondo modalità inidonee al compimento dell'azione.